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Sez. L, Sentenza n. 6951 del 21/11/1983 (Rv. 431625 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA O DI FINE RAPPORTO DI IMPIEGO - CARATTERE ESCLUSIVO - BENEFICIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DI CONSORZI DI BONIFICA - APPLICABILITÀ ALLA SOLA PENSIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO DATORE DI LAVORO E, NEL CASO DI MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE, O DI OPZIONE EX C.C.N.L. 7 AGOSTO 1969, ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ O DI VECCHIAIA DOVUTA DALL'INPS IN BASE AL RAPPORTO DI A.G.O. - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO BENEFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO DI RIVALERE L'INPS DI PAGAMENTI CORRISPOSTI A TALE TITOLO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431625-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA O DI FINE RAPPORTO DI IMPIEGO - CARATTERE ESCLUSIVO - BENEFICIO A FAVORE DEI DIPENDENTI DI CONSORZI DI BONIFICA - APPLICABILITÀ ALLA SOLA PENSIONE A TOTALE CARICO DEL CONSORZIO DATORE DI LAVORO E, NEL CASO DI MANCATA MATURAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE, O DI OPZIONE EX C.C.N.L. 7 AGOSTO 1969, ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ O DI VECCHIAIA DOVUTA DALL'INPS IN BASE AL RAPPORTO DI A.G.O. - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO BENEFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO DI RIVALERE L'INPS DI PAGAMENTI CORRISPOSTI A TALE TITOLO - INSUSSISTENZA.*

Il beneficio dell'aumento di servizio previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336, recante norme in favore dei dipendenti dello stato ex combattenti ed assimilati, si riferisce esclusivamente al trattamento di quiescienza o di fine rapporto di impiego, anche dopo le integrazioni e modifiche apportate in materia dalla legge 9 ottobre 1971 n. 824. Pertanto, con riguardo ai dipendenti di consorzi di bonifica, detto beneficio si applica solo alla pensione a totale carico del consorzio datore di lavoro o, nel caso di cessazione dal servizio senza maturazione del diritto alla pensione, ovvero di Esercizio della facoltà di opzione riconosciuta dall'art. 81 del C.C.n.L. del 7 agosto 1969, alla indennità di anzianità. Lo stesso beneficio non è applicabile, invece, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, dovute dall'INPS in base al rapporto di Assicurazione generale obbligatoria, con la conseguenza che il datore di lavoro non è tenuto a rivalere l'istituto stesso di alcun pagamento od emolumento corrisposto a tale titolo. (Conf 6457/82; (Conf 5912/82; (Conf 5259/82, mass n 423067).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)