Sez. L, Sentenza n. 5259 del 12/10/1982 (Rv. 423067 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA O DI FINE RAPPORTO DI IMPIEGO - CARATTERE ESCLUSIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA DOVUTA DALL'INPS IN BASE AL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO BENEFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO DI RIVALERE L'INPS DI PAGAMENTI CORRISPOSTI A TALE TITOLO - INSUSSISTENZA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - BENEFICIO DELL'AUMENTO DI SERVIZIO EX ARTT. 3 E 4 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA O DI FINE RAPPORTO DI IMPIEGO - CARATTERE ESCLUSIVO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ E VECCHIAIA DOVUTA DALL'INPS IN BASE AL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - APPLICABILITÀ DEL PREDETTO BENEFICIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELL'ENTE DATORE DI LAVORO DI RIVALERE L'INPS DI PAGAMENTI CORRISPOSTI A TALE TITOLO - INSUSSISTENZA.*
Il beneficio dell'aumento di servizio previsto dagli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970 n. 336, recante norme in favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, si riferisce esclusivamente al trattamento di quiescenza o di fine rapporto d'impiego, anche dopo le integrazioni e modifiche apportate in materia dalla legge 9 ottobre 1971 n. 824. Pertanto, detto beneficio non è applicabile ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia dovuta dall'i.N.P.S. in base al rapporto di Assicurazione generale obbligatoria, con la conseguenza che l'ente pubblico, datore di lavoro, non è tenuto a rivalere l'INPS di alcun pagamento od emolumento corrisposto a tale titolo. (Conf 4247/78, mass n 393893).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)