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Sez. 1, Sentenza n. 26842 del 07/11/2008 (Rv. 605554 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Impugnazione - Legittimazione - Condizioni - Qualità di socio al momento sia dell'impugnazione della decisione - Necessità - Eccezione - Perdita della qualità di socio a seguito della delibera impugnata - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605554-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE

L'azione di annullamento delle delibere di una società per azioni, disciplinata dall'art. 2377 cod. civ., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di socio dell'attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, tranne nel caso in cui il venir meno della qualità di socio sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Ed infatti, qualora l'azione di annullamento della deliberazione sia diretta proprio al ripristino della qualità di socio dell'attore, sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere "contra legem" e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Costituzione art. 24 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)