Sez. 1, Sentenza n. 4372 del 25/03/2003 (Rv. 561396 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE | Impugnazione per nullità - Legittimazione - Condizioni - Qualità di socio al momento dell'impugnazione - Sufficienza - Esclusione - Qualità di socio permanente fino al momento della decisione - Necessità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE
L'azione di nullità delle delibere di una società, disciplinata dall'art. 2379 cod. civ., postula che la qualità di socio dell'attore, oltre a sussistere al momento della proposizione della domanda, permanga per tutto il corso del giudizio, sino alla decisione della controversia, atteso che la perdita di tale qualità determina "ipso facto" la conseguente perdita dell'interesse ad agire dell'istante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)