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Sez. 1, Sentenza n. 7599 del 04/04/2011 (Rv. 617512 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Domanda riconvenzionale - Onere di proposizione nella memoria di costituzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617512-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

In tema di separazione personale dei coniugi, il convenuto che intenda richiedere l'assegno di mantenimento ha l'onere di formulare la relativa domanda nella memoria di costituzione, con la conseguenza che essa è tardiva, ove proposta - come nella specie - per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Legge 01/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 01/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)