Sez. 1, Sentenza n. 5632 del 26/06/1987 (Rv. 454105 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DOMANDE RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DOMANDE RICONVENZIONALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di divorzio, deve ritenersi ammissibile la domanda riconvenzionale, proposta dal coniuge convenuto per un aggiornamento dell'assegno di separazione, poiché si tratta di pretesa strettamente collegata con quelle oggetto della domanda principale, implicante l'opportunità di un "simultaneus processus". (V 1819/80, mass n 405425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)