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Sez. L, Sentenza n. 4711 del 29/08/1979 (Rv. 401268 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - IMPRESE ARTIGIANE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI DETTATI DAL DM 2 FEBBRAIO 1948 - PARTECIPAZIONE DIRETTA AL LAVORO DA PARTE DEL TITOLARE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401268-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - IMPRESE ARTIGIANE - IDENTIFICAZIONE - CRITERI DETTATI DAL DM 2 FEBBRAIO 1948 - PARTECIPAZIONE DIRETTA AL LAVORO DA PARTE DEL TITOLARE - NECESSITA.*

Il DM 2 febbraio 1948, che ai sensi ed ai fini dell'art 1 del DLCPS 17 dicembre 1947 n 1586 ha determinato le caratteristiche delle imprese artigiane, ai fini dei contributi per gli assegni familiari nel regime anteriore alla legge n 833 del 1965, nel porre per tutte le categorie considerate l'identico requisito soggettivo della diretta partecipazione al lavoro da parte del titolare, si e ispirato al tradizionale criterio distintivo dell'attivita artigiana fondato sul carattere strettamente personale dell'attivita diretta alla produzione di beni nonche sulle modalita di esitazione di essi (rapporto diretto tra impresa e consumatore e vendita al minuto); pertanto, nessuna azienda, qualunque sia il numero di dipendenti, puo essere qualificata artigiana ove il titolare non partecipi direttamente al lavoro, richiedendosi che l'imprenditore non si limiti a svolgere attivita organizzativa e direttiva, ma presti il suo lavoro, anche manuale, come elemento strutturale dell'attivita produttiva.*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 17/12/1947 num. 1586 art. 1, DM 02/02/1948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)