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Sez. L, Sentenza n. 981 del 16/02/1982 (Rv. 418850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESA - INQUADRAMENTO NEL SETTORE ARTIGIANALE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - IMPRESA - INQUADRAMENTO NEL SETTORE ARTIGIANALE - CRITERI.*

La legge 5 luglio 1965 n. 833 non ha inteso introdurre un sistema automatico di inquadramento delle imprese nel settore artigianale, ma solo sostituire i criteri di valutazione, in precedenza stabiliti dal d.m. 2 febbraio 1948, con quelli introdotti dalla legge n. 860 del 1956, per modo che, come non è impedito all'istituto previdenziale, ai fini della Determinazione dei contributi assicurativi, di accertare direttamente la natura dell'impresa, senza ritenersi vincolato dall'iscrizione di essa nell'albo delle imprese artigiane, così, nella fase giudiziale, è necessario tener conto di tutti gli elementi probatorii acquisiti, allo scopo di procedere ad una diretta verifica degli elementi che concorrono a stabilire tale natura, eventualmente prescindendo anche dalle circolari ministeriali relative a tale materia, che non possono, contra legem, introdurre un diverso sistema di qualificazione. (V 4711/79, mass n 401268).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 17/12/1947 num. 1586, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, Legge 05/07/1965 num. 833 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)