Sez. L, Sentenza n. 3107 del 12/04/1990 (Rv. 466638 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ALLE SOCIETÀ PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA - FORME PREVISTE PER LA NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE FISICHE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE SUSSIDIARIO - FORME PREVISTE COME PRINCIPALI EX ART. 145, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE - ALLE SOCIETÀ PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA - FORME PREVISTE PER LA NOTIFICAZIONE ALLE PERSONE FISICHE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - CARATTERE SUSSIDIARIO - FORME PREVISTE COME PRINCIPALI EX ART. 145, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
La notificazione alle società prive di personalità giuridica può eseguirsi nelle forme previste per quella alle persone fisiche, a norma del terzo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., solo quando non siano utilizzabili le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e sempre che nell'atto sia indicata la persona del rappresentante (l'irreperibilità del quale legittima, in tal caso, anche il ricorso al rito ex art. 143 cod. proc. civ.) e, quindi, in via meramente sussidiaria. Ne consegue che l'adozione di dette forme in via immediata, senza cioè il previo esperimento di quelle previste come principali dal citato secondo comma dell'art. 145 comporta nullità dell'eseguita notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)