Sez. 1, Sentenza n. 2932 del 29/03/1996 (Rv. 496694 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Alle società prive di personalità giuridica - Forme previste per la notificazione alle persone fisiche - Applicabilità - Condizioni - Notifica ex art. 143 cod. proc. civ. - Carattere sussidiario rispetto alla notifica ex art. 145 comma terzo cod. proc. civ. alla persona che rappresenta l'ente.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Qualora nella relata di notifica ad una società semplice, ex art. 145, secondo comma, cod. proc. civ., non andata a buon fine, venga indicato il nome e l'indirizzo di persone alle quali potrebbe farsi la notifica ex art. 145, terzo comma - che prevede la possibilità di notificare l'atto alle società senza personalità giuridica attraverso la consegna alla persona fisica che rappresenta la società nei luoghi menzionati negli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ. - non può validamente farsi luogo alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ., senza prima aver tentato anche tale notificazione (nella specie, in sede di notifica ad una società semplice non andata a buon fine, vi era stata l'indicazione di soggetti che, per essere possibili acquirenti di quote sociali, potevano, ex art. 2257 cod. civ., essere investiti di poteri rappresentativi della società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)