diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 910 del 29/04/1982 Cc. (dep. 13/07/1982) Rv. 154570 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - AGGRAVANTE PER I REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - REATO AVENTE COME ELEMENTO COSTITUTIVO LA PREDETTA FINALITÀ - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154570-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - AGGRAVANTE PER I REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - REATO AVENTE COME ELEMENTO COSTITUTIVO LA PREDETTA FINALITÀ - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE - ESCLUSIONE.*

L'aggravante, prevista dall'art. 1 d.l. 625/1979 per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, non è compatibile con i reati nella cui struttura la finalità menzionata è assunta come elemento costitutivo. (V. Mass. N 153508, 150403, per la compatibilità dell'aggravante con alcune ipotesi di reato previste dall'art. 306 cod. pen.; V. Mass. N. 150406, per la compatibilità con il delitto punito dall'art. 648 cod. pen.).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)