Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 19/10/1981 Cc. (dep. 10/11/1981) Rv. 153508 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - ELEMENTO ESSENZIALE E INDEFETTIBILE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLA ANZIDETTA FINALITÀ - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLO ART. 1 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1980.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - ELEMENTO ESSENZIALE E INDEFETTIBILE - ESCLUSIONE - SUSSISTENZA IN CONCRETO DELLA ANZIDETTA FINALITÀ - CONFIGURABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DELLO ART. 1 DELLA LEGGE N. 15 DEL 1980.*
L'art. 306 cod. pen., nella sua duplice configurazione di Costituzione e partecipazione, postula come fine specifico, che non S'identifica con quello di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, il proposito di commettere uno dei delitti non colposi contro la personalità internazionale o interna dello stato punibili con l'ergastolo o la reclusione. Ne deriva che l'anzidetto fine di terrorismo o di eversione non costituisce elemento costante o indefettibile del delitto in discorso e, quando ricorra, ben può essere posto a base della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15 del 1980. (Conf mass n 150403).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)