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Sez. 3, Sentenza n. 3181 del 27/01/1982 Ud. (dep. 23/03/1982) Rv. 152934 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - INTERESSI CIVILI - PARTE CIVILE - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI ALLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152934-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - INTERESSI CIVILI - PARTE CIVILE - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI ALLA PARTE CIVILE - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza che dichiari la esecutività del decreto penale per mancata comparizione dell'opponente può contenere solo i provvedimenti tassativamente indicati dall'art. 509 secondo comma cod. proc. pen. e, quindi, non può provvedere alla liquidazione dei danni alla parte civile. (Conf mass n 106931).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 509 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)