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Sez. 5, Sentenza n. 1358 del 04/12/1967 Ud. (dep. 22/02/1968) Rv. 106931 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - PRONUNCIA - ESCLUSIVITA - ESAME DI ALTRE QUESTIONI - PRECLUSIONE - ECCEZIONI - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106931-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IN GENERE - PRONUNCIA - ESCLUSIVITA - ESAME DI ALTRE QUESTIONI - PRECLUSIONE - ECCEZIONI - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI.*

In Sede di opposizione al decreto penale, il giudice, qualora non possa procedere alla celebrazione del dibattimento per la mancata comparizione dell'opponente, deve limitarsi alla pronuncia di esecutorieta del decreto, essendogli preclusa ogni diversa statuizione fuori pronuncia del giudice e bensi soggetta al ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art.190 cod.proc.pen. in relazione all'art.111 cost., ma i motivi di impugnazione devono riguardare esclusivamente questioni attinenti a violazione dei presupposti legali della pronuncia medesima (come l'illegale notificazione del decreto di citazione, il difetto dei termini a comparire, la mancata assistenza del difensore, l'omessa valutazione dell'eventuale legittimo impedimento dell'opponente a comparire, l'incompetenza del giudice a provvedere con lo speciale procedimento di cui all'art.510 cod.proc.pen.) ovvero del principio della immediata declaratoria di cause di non punibilita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)