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Sez. 2, Sentenza n. 9394 del 31/03/1989 Ud. (dep. 05/07/1989) Rv. 181754 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITO DELL'INTEGRALITÀ - NEL DELITTO DI RAPINA - CRITERI DI VERIFICA SENTENZA DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1989-03-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181754-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - REQUISITO DELL'INTEGRALITÀ - NEL DELITTO DI RAPINA - CRITERI DI VERIFICA SENTENZA DI APPLICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

Il requisito dell'integralità del risarcimento nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 628 cod. pen. e quindi deve comprendere oltre il danno cagionato contro il patrimonio dall'Azione diretta all'impossessamento della cosa anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa. Ne consegue che si rinviene il difetto di motivazione sul punto relativo all'applicazione della attenuante del risarcimento allorché il giudice di merito si riferisca soltanto allo atteggiamento remissivo o di rinuncia al risarcimento dell'avente diritto, senza procedere alla verifica obiettiva dell'integralità dell'offerta risarcitoria, in quanto la rinuncia ai danni non implica ravvedimento del reo e non può costituire la riparazione del danno. (V mass n 113020; (V mass n 132003).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)