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Sez. 2, Ordinanza n. 1156 del 11/04/1969 Cc. (dep. 23/10/1969) Rv. 113020 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO - NOZIONE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1969-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113020-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO - NOZIONE - CIRCOSTANZA ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - APPLICABILITA - PRESUPPOSTI.*

Nel delitto di rapina, previsto dall'art 628, 1 comma, cod pen, il danno e in funzione del duplice aspetto della condotta criminosa dell'agente in relazione all'interesse protetto dalla norma penale, l'Azione, cioe, contro il patrimonio, diretta all'impossessamento della cosa mobile altrui e l'Azione contro l'incolumita della persona o contro la liberta individuale in relazione al mezzo adoperato - violenza o minaccia - per conseguire l'evento. Pertanto, per la concessione dell'attenuante di cui all'art 62 n 6, prima ipotesi, cod pen, nel caso di rapina, occorre che il risarcimento del danno comprenda sia il danno cagionato al patrimonio sia quello fisico o morale cagionato alla persona. (Conf 103097, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)