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Sez. U, Sentenza n. 669 del 12/03/1973 (Rv. 362802 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362802-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE - EFFICACIA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il giudicato sulla giurisdizione, ancorche formatosi con la sentenza della Corte di Cassazione pronunciata in Sede di regolamento di giurisdizione, limita i propri effetti preclusivi al processo in cui la questione e stata sollevata e risolta, ma non si estende ad altri autonomi processi, sia pure relativi allo stesso rapporto. (il principio e stato ritenuto applicabile nella seguente fattispecie: una banca tedesca, citata dinanzi al tribunale di Roma da una banca italiana, aveva eccepito il difetto di giurisdizione e la Corte suprema, con una precedente sentenza, aveva dichiarato carente di giurisdizione il giudice italiano per inesistenza dei criteri di collegamento di cui all'art 4 cod proc civ. successivamente la stessa banca tedesca, aveva adito il tribunale di Roma per il medesimo rapporto. Sollevata, dalla banca italiana, eccezione di preclusione, in ordine alla giurisdizione, in base alla precedente pronuncia della Corte di Cassazione, la preclusione stessa e stata ritenuta insussistente in applicazione del principio enunciato in massima. (Conf 772/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)