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Sez. 1, Sentenza n. 9554 del 12/11/1994 (Rv. 488573 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Del giudice italiano nei riguardi dello straniero - Effetti su altri processi fra le stesse parti e per il medesimo rapporto - Esclusione - Conseguenze - Regolamento preventivo di giurisdizione - Estinzione del relativo processo per mancata successiva riassunzione - Riconoscimento in Italia di sentenze straniere fra le stesse parti per il medesimo rapporto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488573-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Il giudicato sulla giurisdizione del giudice italiano nei riguardi dello straniero ha effetti preclusivi limitatamente al processo in cui si è formato e non si estende ad altri processi, ancorché instaurati tra le stesse parti ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto. Pertanto, la sentenza della Corte di cassazione, affermativa, in sede di regolamento preventivo, della giurisdizione del giudice italiano, qualora sia divenuta inefficace, essendo stato dichiarato estinto, per mancata riassunzione, il processo in relazione al quale era stato proposto il regolamento (art. 310 cod. proc. civ.), non è di ostacolo al riconoscimento in Italia, a norma della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge n. 804 del 1971), di una decisione straniera tra le stesse parti, avente ad oggetto il medesimo rapporto, essendo la prima una decisione di mero rito, non incidente sul diritto sostanziale controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 26, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)