Sez. 2, Sentenza n. 4776 del 23/04/1993 (Rv. 481999 - 01)
Possesso - Conservazione | Privazione della disponibilità dei beni a seguito della dichiarazione di fallimento - Spossessamento "ope legis" del fallito - Configurabilità - Esclusione - Esercizio da parte di un terzo su beni del fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento di un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale - Esperibilità delle azioni possessorie da parte del curatore - Fattispecie.
Possesso - Conservazione
La privazione della disponibilità dei beni disposta dall'art. 42 R.D. 16 marzo 1942, n. 287, importando solo il venir meno del potere di disporre ed amministrare del fallito, che passa al curatore del fallimento, non comporta alcuno spossessamento "ope legis", e non può riguardare il terzo che, prima della dichiarazione di fallimento, abbia cominciato ad esercitare su taluno dei beni un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, nel qual caso occorre che il curatore esperisca i rimedi offerti dalla legge per porre fine al possesso altrui e per recuperare il bene alla effettiva disponibilità degli organi fallimentari (fattispecie in cui si è ritenuto che nella durata annuale del possesso, utile ai fini della proposizione di azione di manutenzione, prevista dall'art. 1170, secondo comma, cod. civ., fosse da ricomprendere anche il periodo, successivo alla sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il ricorrente era rimasto in possesso del bene per il quale invocava la manutenzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)