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Sez. 3, Sentenza n. 5323 del 04/04/2003 (Rv. 561891 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Consistenza economica dell'ente - Interesse del socio al suo potenziamento ed alla sua conservazione - Modi di attuazione - Esclusivamente con strumenti interni - Individuazione - Legittimazione ad impugnare la validità di atti esterni o ad esperire azioni giudiziarie - Esclusione - Fallimento della società esecutata - Azione surrogatoria da parte del socio, agente anche in qualità di creditore della società, a tutela del patrimonio sociale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561891-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione ad assumere iniziative esterne, quali azioni giudiziarie e impugnazioni di atti, il cui esercizio resta riservato alla società. Ne consegue che anche in caso di dichiarazione di fallimento della società esecutata il socio, che agisca - come nel caso - anche in qualità di creditore della società esecutata, non è abilitato ad agire in via surrogatoria per la tutela del patrimonio della medesima, in quanto l'inammissibilità delle azioni esecutive individuali o della loro prosecuzione sui beni del debitore discendente dagli artt. 51 e 52 legge fall. si traduce nell'inammissibilità anche delle azioni ad esse strumentali, quali le azioni cautelari, la cui esperibilità - in applicazione dei principi generali cui il sistema concorsuale proprio della procedura fallimentare è informato dell'universalità oggettiva (secondo cui dalla data del provvedimento di fallimento il debitore è privato della disponibilità di tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in consegna dal curatore) e soggettiva (in base al quale il creditore, per soddisfarsi sul patrimonio inventariato del debitore deve sottostare alla disciplina sulla formazione dello stato passivo, essendo i beni del debitore destinati alla soddisfazione delle ragioni creditorie concorrenti), posti rispettivamente dall'art. 42 legge fall. e dagli artt. artt. 51 e 52 legge fall.- resta pertanto riservata al potere decisionale del curatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2325, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379, Cod. Civ. art. 2408, Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)