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Sez. 3, Sentenza n. 1677 del 12/05/1976 (Rv. 380450 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CENSURA CIRCA UN PUNTO SPECIFICO - IMPUGNAZIONE DI ALTRI PUNTI RICHIAMATI - LIMITI - QUESTIONI INDIPENDENTI.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380450-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - CENSURA CIRCA UN PUNTO SPECIFICO - IMPUGNAZIONE DI ALTRI PUNTI RICHIAMATI - LIMITI - QUESTIONI INDIPENDENTI.*

Nel vigente sistema processuale, non avendo l'appello effetto pienamente devolutivo, il riesame deve essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione, e se e vero che dall'impugnazione di uno specifico punto della sentenza di primo grado puo desumersi l'avvenuta impugnazione di altri punti della decisione, cui i motivi genericamente si richiamano, tale estensione tuttavia non opera quando, trattandosi di questioni fra loro indipendenti, l'appellante abbia limitato le sue specifiche censure ad alcune di esse. (Conf 1911/73, mass n 364983).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)