Sez. 2, Sentenza n. 6465 del 13/12/1980 (Rv. 410224 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PER RAGIONE DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALL'APPELLANTE - EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - REQUISITI - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO PER RAGIONE DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALL'APPELLANTE - EXTRAPETIZIONE - CONFIGURABILITA.*
Nel vigente sistema processuale, non avendo l'appello effetto pienamente devolutivo, il riesame deve essere contenuto nei limiti segnati dai motivi di impugnazione. E se e vero che non e richiesta una indicazione rigorosa dei motivi di gravame od una loro consacrazione in formule sacramentali, non e d'altra parte ammissibile una estensione su profili in ordine ai quali non e stata svolta alcuna censura. Vi e pertanto vizio di extra-petizione allorche il giudice del gravame abbia accolto l'impugnazione per ragione diversa da quelle prospettate dall'appellante e sulla considerazione che la richiesta di 'rigetto della domanda con ogni statuizioné aveva investito tutta la sentenza di primo grado. (V 1668/80, mass n 405279; (V 0383/78, mass n 389681; (V 1677/76, mass n 380450; (V 4216/75, mass n 378572).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)