Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 22/06/1963 (Rv. 262538 - 01)
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - CANONE - IN GENERE - LIVELLO ED ENFITEUSI - UNIFICAZIONE DEI DUE ISTITUTI GIA PRIMA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE - ESTENSIONE AI LIVELLI DELLA GENERALE DISCIPLINA DELL'ENFITEUSI - L 15 FEBBRAIO 1958 N 74 SULL'AMMONTARE MASSIMO DEI CANONI DEI LIVELLI COSTITUITI NELLE PROVINCE VENETE E SUL PREZZO DI AFFRANCAZIONE DEI FONDI GRAVATI - APPLICABILITA AI RAPPORTI SOSTANZIALMENTE NON DIFFORMI DALL'ENFITEUSI MA ANCORA DENOMINATI LIVELLI.*
DIRITTI REALI - ENFITEUSI - CANONE - IN GENERE - LIVELLO ED ENFITEUSI - UNIFICAZIONE DEI DUE ISTITUTI GIA PRIMA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE - ESTENSIONE AI LIVELLI DELLA GENERALE DISCIPLINA DELL'ENFITEUSI - L 15 FEBBRAIO 1958 N 74 SULL'AMMONTARE MASSIMO DEI CANONI DEI LIVELLI COSTITUITI NELLE PROVINCE VENETE E SUL PREZZO DI AFFRANCAZIONE DEI FONDI GRAVATI - APPLICABILITA AI RAPPORTI SOSTANZIALMENTE NON DIFFORMI DALL'ENFITEUSI MA ANCORA DENOMINATI LIVELLI.*
Il termine 'livellò, deriva da libellus, con la quale espressione veniva indicata la scrittura, e cioe lo strumento contrattuale con riferimento a vari tipi di rapporti. Nella successiva evoluzione storica fino ai nostri giorni, i nomi 'livellò ed 'enfiteusì, vennero promiscuamente adoperati nell'uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo, gia prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione anche ai livelli della generale disciplina sulla enfiteusi. Pertanto, la legge 15 febbraio 1958 n 74, contenente Disposizioni sull'ammontare massimo dei canoni dei livelli costituiti nelle province venete posti in essere prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1865, nonche sul prezzo di affrancazione dei fondi gravati, recependo la espressione ' livellò, ha inteso riferirsi all'istituto attualmente esistente ed operante nelle province venete, e cioe ai rapporti sostanzialmente non difformi dall'enfiteusi, ma tuttavia ancora denominati livelli in forza di una radicata tradizione locale. Il richiamo alle Disposizioni relative all'enfiteusi, contenuto nell'art 5 di detta legge, non implica un riconoscimento, sia pure indiretto, dell'autonomia del contratto di livello Veneto, poiche il legislatore ha voluto piuttosto ribadire che, a parte la speciale regolamentazione all'uopo predisposta, rimaneva immutata la intrinseca identita dei due istituti, e quindi l'applicabilita della generale disciplina del codice civile. (Conf 1366'61 3429'39).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 960, Cod. Civ. art. 957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)