Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9135 del 06/06/2012 (Rv. 622652 - 01)
ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Cosiddetto "livello" - Regime giuridico - Assimilabilità all'enfiteusi - Fondamento - Conseguenze - Controversia in tema di accertamento dell'esistenza del "livello" - Competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie - Sussistenza - Esclusione.
ENFITEUSI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il regime giuridico del cosiddetto "livello" va assimilato a quello dell'enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. Ne consegue che l'accertamento positivo o negativo dell'esistenza del "livello" esula dalla competenza "ratione materiae" della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)