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Sez. 2, Sentenza n. 147 del 05/05/1988 Ud. (dep. 09/01/1989) Rv. 180087 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICABILITÀ A TUTTE LE IMPUGNAZIONI - ANCHE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGATORIETÀ - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180087-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPLICABILITÀ A TUTTE LE IMPUGNAZIONI - ANCHE NEL GIUDIZIO DI RINVIO - OBBLIGATORIETÀ - RATIO.*

Il divieto della reformatio in peius, pur essendo specificamente previsto in materia di appello, costituisce in effetti un principio generale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni, a cui sia adattabile, in relazione alla loro struttura. Ne consegue che non è possibile che effetti più gravi per l'imputato si producano nel giudizio di rinvio, posto che questo non è un nuovo giudizio di prima o di seconda istanza, ma è piuttosto una fase che si collega alla sentenza di annullamento in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice d'appello, non solo non può riformare in peggio la sentenza di primo grado, ma non può nemmeno emettere una pronuncia più sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di Cassazione. (Conf mass n 130517).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)