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Sez. 5, Sentenza n. 7592 del 11/03/1975 Ud. (dep. 12/07/1975) Rv. 130517 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS - E VALIDO ANCHE NEL GIUDIZIO DI RINVIO E NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ART 538 NEL TESTO MODIFICATO DAL DL 20 APRILE 1974 N 104.*
Stato
decisa il 1975-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130517-01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEJUS - E VALIDO ANCHE NEL GIUDIZIO DI RINVIO E NELL'IPOTESI DI CUI ALL'ART 538 NEL TESTO MODIFICATO DAL DL 20 APRILE 1974 N 104.*

Il divieto della reformatio in peius, espressamente sancito dall'art 515 cod proc pen, per il giudizio di appello, rappresenta l'applicazione del piu generale principio, secondo cui, per determinate fasi del processo penale, alla normale indisponibilita dell'oggetto della lite, si sostituisce la regola contraria della disponibilita, nel senso che non e consentito al giudice assumere decisioni che non siano richieste dalle parti o che siano in contrasto con il loro interesse. Tale principio disciplina piu o meno ampiamente tutte le impugnazioni penali e in particolare si esprime nell'effetto devolutivo, che caratterizza, con diversa ampiezza, alcuni tipi di impugnazione. Ne deriva che il divieto della reformatio in peius pur essendo specificatamente previsto in materia di appello, costituisce in effetti un principio generale, come tale applicabile a tutte le impugnazioni, a cui sia adattabile, in relazione alla loro struttura. Cosi, in particolare, il giudizio di Cassazione non puo mai concludersi con una sentenza piu sfavorevole all'imputato, impugnante, nemmeno quando la Corte suprema sia abilitata, ai sensi del nuovo testo dell'art 538 del codice di procedura, a giudicare direttamente nel merito, sostituendo la propria alla pronuncia impugnata. Conseguentemente, non e nemmeno possibile che effetti piu gravi per l'imputato si producano nel giudizio di rinvio, posto che questo non e un nuovo giudizio di prima o di seconda istanza, ma e piuttosto una fase che si collega alla sentenza di annullamento, in modo che il giudice di rinvio, quando sia giudice di appello, non solo non puo riformare in peggio la sentenza di primo grado, ma non puo nemmeno emettere una pronuncia piu sfavorevole per l'imputato di quella annullata dalla Corte di Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)