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Sez. 1, Sentenza n. 7436 del 11/04/1984 Ud. (dep. 26/09/1984) Rv. 165689 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ARMA DENUNCIATA - TRASFERIMENTO - DA UN LUOGO AD UN ALTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA - OMISSIONE - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1984-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165689-01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - ARMA DENUNCIATA - TRASFERIMENTO - DA UN LUOGO AD UN ALTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO - OBBLIGO DI RIPETERE LA DENUNCIA - OMISSIONE - REATO CONFIGURABILE.*

In caso di trasferimento di un'arma comune da sparo, già regolarmente denunciata ex art. 32 T.U.L.P.S. da una località del territorio nazionale ad altra appartenente a diversa circoscrizione dell'autorità di P.S., anche se nell'ambito dello stesso comune, il detentore deve ripetere la denuncia a norma dell'art. 58 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico. La violazione di tale Obbligo integra, però, il reato contravvenzionale previsto da quest'ultima disposizione e sanzionato dall'art. 221 T.U. E non già quello previsto e punito dagli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974 in relazione alla diversa ipotesi della omessa iniziale denuncia dell'arma. (contra mass n 164524 sul punto Cass sez. Unite udienza 24 marzo 1984, Romano, in corso di memorizzazione; (contra mass n 162906 sul punto Cass sez Unite udienza 24 marzo 1984, Romano, in corso di memorizzazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 32, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)