Sez. 1, Sentenza n. 5017 del 17/01/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164524 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO E DA SPARO - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI UN'ARMA GIÀ DENUNCIATA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - REATO EX ARTT. 10 E 14 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - CONFIGURABILITÀ.*
ARMI - ARMI DA FUOCO E DA SPARO - DETENZIONE ABUSIVA - TRASFERIMENTO DI UN'ARMA GIÀ DENUNCIATA - OBBLIGO DI NUOVA DENUNCIA - SUSSISTENZA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO - REATO EX ARTT. 10 E 14 LEGGE 14 OTTOBRE 1974 N. 497 - CONFIGURABILITÀ.*
L'Obbligo di reiterare la denuncia dell'arma trasferita alla competente autorità locale di P.S. è assolutamente identico a quello avente ad oggetto la denuncia originaria, essendo tale adempimento finalizzato alla tutela di identici interessi. Tale identità dell'Obbligo, pertanto, comporta conseguentemente la identità della disciplina e, perciò, la identità della sanzione, sicché anche l'omissione della reiterazione della denuncia della arma nel luogo dove la stessa è stata trasferita configura una ipotesi di reato prevista ex artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497. (V mass n 161310).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 7 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)