Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 16/03/1990 (Rv. 465992 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - IN GENERE - ORGANI DI "CONTROLLO ISTITUZIONALI" - NOZIONE - PERSONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA - ESCLUSIONE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - INELEGGIBILITÀ - IN GENERE - ORGANI DI "CONTROLLO ISTITUZIONALI" - NOZIONE - PERSONALE DELL'ASSESSORATO REGIONALE ALL'URBANISTICA - ESCLUSIONE.*
L'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, ove prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale degli appartenenti ad organi di "controllo istituzionale", si riferisce al controllo in senso tecnico, non al mero Esercizio di poteri d'ingerenza sull'ente municipale. Detta situazione d'ineleggibilità, pertanto, deve essere esclusa nei confronti del personale dell'assessorato regionale all'urbanistica.*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)