Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 25/01/2001 (Rv. 546162 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Esercizio del controllo sull' amministrazione degli enti territoriali (art. 2, n. 5 legge 154/1981, riprodotto con l' art. 60 n. 5 D.Lgs. 265/2000) - Nozione - Controllo tecnico, in via esclusiva o prevalente - Fondamento - Mera ingerenza o vigilanza da parte di soggetti di amministrazione attiva - Irrilevanza - Coincidenza tra controllore e controllato - Esclusione - Conseguenze - Compatibilità tra la carica di Sindaco e quella di segretario generale di una Comunità Montana - Regione Campania - Leggi regionali 14/1982 e 6/1998 di delega alla Comunità Montana di funzioni regionali e comunali - Poteri concorrenti per la formazione, non per il controllo, degli atti.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
Il potere di controllo, per configurare una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2 n. 5 della legge 23 aprile 1981 n. 154 (abrogata dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che però, con l'articolo 60 n. 5, ha riprodotto la medesima norma), per coloro che in qualità di titolari di organi individuali, o componenti di organi collegiali o dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici, lo esercitano sull'amministrazione della Regione, della Provincia o del Comune, deve essere tecnico - com'è argomentabile anche dalla locuzione " controllo istituzionale", diversa dalla vigilanza contemplata nel precedente D.P.R 16 maggio 1960 n. 570 - all'art. 15 e perciò per poter ravvisare la coincidenza tra controllore e controllato è necessario che i predetti soggetti svolgano tale funzione in via esclusiva o prevalente, e non invece come mera ingerenza e o vigilanza su talune attività degli enti territoriali in qualità di appartenenti ad enti di amministrazione attiva. Pertanto non sussiste incompatibilità tra la carica di Sindaco di un Comune e quella di Segretario generale di una Comunità Montana, ente di amministrazione attiva del Comune, con compiti di coordinamento, vigilanza ed impulso dell'attività del medesimo (funzioni specificamente indicate negli artt. 28 e 29 legge 8 giugno 1990 n. 142 e ribadite dall'art. 7 legge 3 agosto 1999 n. 265, sostitutivo del predetto art. 28, che ha inoltre espressamente previsto la possibilità che gli organismi della predetta comunità possano essere composti da esponenti dei Comuni e che il presidente di essa possa cumulare la carica di sindaco, norma quest'ultima non abrogata dal summenzionato D.Lgs. 267/2000), né tale incompatibilità, per la Regione Campania, è ravvisabile alla luce delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14 e 15 aprile 1998 n. 6, che hanno delegato alla Comunità Montana alcune funzioni regionali o comunali perché esse realizzano soltanto un concorso di poteri con il Comune per il perfezionamento degli atti.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Costituzione art. 128, Costituzione art. 129, Costituzione art. 130, Legge 03/12/1971 num. 1102 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge Reg. Campania 20/03/1982 num. 14, Legge Reg. Campania 15/04/1998 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)