Sez. 1, Sentenza n. 2184 del 13/04/1981 (Rv. 412911 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - AGEVOLAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE IN MATERIA TRIBUTARIA - DISCIPLINA PREVISTA DAL DL N 660 DEL 1973 - SUSSISTENZA DI UNO DEGLI ELEMENTI PREVISTI DALL'ART 11, COMMA PRIMO - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - AGEVOLAZIONE DELLA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE IN MATERIA TRIBUTARIA - DISCIPLINA PREVISTA DAL DL N 660 DEL 1973 - SUSSISTENZA DI UNO DEGLI ELEMENTI PREVISTI DALL'ART 11, COMMA PRIMO - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE.*
Il verificarsi - come conseguenza automatica della realizzazione di uno dei suoi elementi costitutivi (iscrizione a ruolo, liquidazione o pagamento dei Tributi dovuti) - della fattispecie estintiva prevista dal primo comma dell'art 11 del DL 5 novembre 1973 n 660 (norme per la definizione delle pendenze in materia tributaria) impone al giudice, dinanzi al quale pende la controversia sulla legittimita della pretesa fiscale, di emettere, anche di ufficio, la declaratoria di Estinzione del giudizio con compensazione delle spese, salva la possibilita, in relazione al disposto del secondo comma dell'art 11 citato, della proposizione in separata Sede (amministrativa ed eventualmente giudiziaria) delle questioni relative ad eventuali violazioni delle norme contenute nel decreto. Detta declaratoria, ove omessa dai giudici del merito, puo essere resa anche dalla Corte di Cassazione. (V 5592/78, mass n 395377; (Conf 1112/79, mass n 397320 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)