Sez. 3, Sentenza n. 773 del 29/04/1965 (Rv. 311482 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - RILEVANZA DELL'ERRORE RICONOSCIBILE - UNILATERALITA DELL'ERRORE - ERRORE BILATERALE - RICONOSCIBILITA - IRRILEVANZA.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - RILEVANZA DELL'ERRORE RICONOSCIBILE - UNILATERALITA DELL'ERRORE - ERRORE BILATERALE - RICONOSCIBILITA - IRRILEVANZA.*
Il presupposto del requisito della riconoscibilita, ai fini dell'annullabilita del contratto viziato da errore, sta nell'unilateralita dell'errore, risiedendo la ratio della norma nella esigenza che l'errore del dichiarante non turbi le aspettative del destinatario della dichiarazione. Nel caso, invece, di errore bilaterale, cioe quando un eguale errore invalidi la dichiarazione di ciascuna delle parti, non ha ragion d'essere la tutela dell'affidamento (che giustifica il requisito della riconoscibilita), in quanto ciascuna delle parti dichiara, non per effetto dell'errore altrui, ma del proprio, con la conseguenza che ciascuna di esse puo impugnare il contratto, per l'errore in cui e incorso, a prescindere dal requisito della riconoscibilita. (V. 1970/62, 1265/58, 316/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)