Sez. 2, Sentenza n. 5829 del 12/11/1979 (Rv. 402489 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - ERRORE BILATERALE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - RICONOSCIBILITA DELL'ERRORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO DI FORNITURA; OGGETTO; DETERMINAZIONE ERRONEA DA PARTE DEI TECNICI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI).*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - IN GENERE - ERRORE BILATERALE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - RICONOSCIBILITA DELL'ERRORE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (CONTRATTO DI FORNITURA; OGGETTO; DETERMINAZIONE ERRONEA DA PARTE DEI TECNICI DI ENTRAMBI I CONTRAENTI).*
Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando l'errore sia comune ad entrambe le parti, il contratto e annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilita, poiche in tal caso non e applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidita del negozio. (nella specie, il quantitativo del materiale edilizio oggetto di un contratto di fornitura era stato determinato in eccesso, in conseguenza dell'erronea misurazione - dovuta ai tecnici di entrambi le parti - dei disegni in base ai quali doveva essere calcolato il materiale occorrente). (V 5369/78, mass n 395139; (Conf 1217/75, mass n 374659; (Conf 1923/69, mass n 341075; (Conf 773/65, mass n 311482; (Conf 316/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1430, Cod. Civ. art. 1431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)