Sez. L, Sentenza n. 5671 del 09/11/1984 (Rv. 437346 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - SPECIFICAZIONE DEI QUESITI E RACCOLTA DEL GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO DA PARTE DEL GIUDICE RELATORE - INESISTENZA GIURIDICA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - SPECIFICAZIONE DEI QUESITI E RACCOLTA DEL GIURAMENTO DEL CONSULENTE TECNICO DA PARTE DEL GIUDICE RELATORE - INESISTENZA GIURIDICA DELLA CONSULENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nella fase di appello del nuovo rito del lavoro, la specificazione, da parte del giudice relatore, dei quesiti già formulati dal collegio in Sede di nomina del consulente tecnico di ufficio e la raccolta del giuramento di quest'ultimo da parte dello stesso giudice relatore non comportano l'inesistenza giuridica della consulenza (della quale non costituisce causa di nullità la mancata prestazione del giuramento), ma danno luogo ad irregolarità processuali che restano sanate ove il collegio, esaminando la causa al momento della decisione, abbia convalidato l'operato del singolo giudice. (V 4712/82, mass n 429603; (V 6579/81, mass n 417424).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)