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Sez. 3, Sentenza n. 4712 del 11/07/1983 (Rv. 429603 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONSULENTE TECNICO - NOMINA AD OPERA DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ANZICHÉ DEL COLLEGIO - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - DISCIPLINA APPLICABILE - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429603-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - CONSULENTE TECNICO - NOMINA AD OPERA DI UNO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO ANZICHÉ DEL COLLEGIO - NULLITÀ DELLA CONSULENZA - DISCIPLINA APPLICABILE - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La consulenza tecnica disposta in controversia agraria, come tale soggetta al rito del lavoro, da uno dei componenti del collegio in funzione di istruttore, invece che dal collegio, in Mancanza, nella legge 11 agosto 1973 n. 533, di un'espressa comminatoria di nullità per gli Atti processuali compiuti senza l'osservanza del rito in essa stabilito, è soggetta alla disciplina dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., sicché è sanata per raggiungimento dello scopo se le indagini siano state eseguite dal consulente nel contraddittorio delle parti senza che alcuna di esse abbia opposto la nullità in questione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)