Sez. 1, Sentenza n. 3216 del 09/12/1960 (Rv. 880943 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE DI COSTITUZIONE - PERENTORIETÀ - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE PER LA COSTITUZIONE - NATURA DI TERMINE LIBERO
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE DI COSTITUZIONE - PERENTORIETÀ - FALLIMENTO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - TERMINE PER LA COSTITUZIONE - NATURA DI TERMINE LIBERO
Sebbene l'art. 152 cod. proc. civ. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si puo da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine; nulla vieta infatti di indagare se, a prescindere dal dettato della norma un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato. Ed il termine di cinque giorni, prima dell'udienza, entro il quale devono costituirsi i creditori esclusi dallo stato passivo del fallimento, che abbiano proposto l'opposizione di cui allo art. 98 l.F., deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge. L'inosservanza di tale termine importa la decadenza dell'opposizione, e l'inammissibilita della stessa deve essere dichiarata anche di ufficio dal giudice. Quando il compimento di un determinato atto deve, per legge, avvenire un precisato numero di giorni prima di un dato evento, si intende assicurare all'autore dell'atto o alla controparte un intervallo di tempo netto, corrispondente a quel numero di giorni senza computare il dies a quo ad quem (applicazione in relazione al termine di cinque giorni di cui all'art. 98. 3' comma, l.F., in materia di opposizione del creditore alla esclusione dallo stato passivo fallimentare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)