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Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 28/03/1997 (Rv. 503393 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Costituzione del creditore - Termine di cinque giorni - Computo. - Criterio dei giorni liberi - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503393-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del creditore, che ai sensi dell'art. 98 legge fall. deve avvenire "almeno cinque giorni prima dell'udienza" fissata dal giudice delegato, è da considerare, come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo, secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155. cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il quinto giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla suddetta norma, che si tratti di termine libero.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)