Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 28/03/1997 (Rv. 503393 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Costituzione del creditore - Termine di cinque giorni - Computo. - Criterio dei giorni liberi - Configurabilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, ai fini della verifica della tempestività della costituzione del creditore, che ai sensi dell'art. 98 legge fall. deve avvenire "almeno cinque giorni prima dell'udienza" fissata dal giudice delegato, è da considerare, come "dies a quo" il giorno dell'udienza, che perciò va escluso dal computo, secondo il principio generale stabilito dal primo comma dell'art. 155. cod. proc. civ., e come "dies ad quem" il quinto giorno anteriore all'udienza stessa, che invece va computato, non essendo espressamente previsto, dalla suddetta norma, che si tratti di termine libero.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)