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Sez. 1, Sentenza n. 12558 del 08/07/2004 (Rv. 574325 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimessa del debitore ceduto sul conto corrente del cedente, dichiarato fallito, presso la banca cessionaria - Revocabilità - Presupposti - Preventiva revoca della cessione del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574325-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

In tema di revocatoria fallimentare, la revoca delle rimesse eseguite da debitore ceduto sul conto corrente del cedente, dichiarato fallito, esistente presso la banca cessionaria del credito, non può essere pronunciata senza la preventiva revoca del negozio di cessione, costituendo tale revoca presupposto indispensabile della revoca dei consequenziali accrediti.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)