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Sez. 1, Sentenza n. 2936 del 04/04/1997 (Rv. 503494 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Autonomia delle singole ipotesi revocatorie - Cessione "pro solvendo" di crediti a favore di una banca - Conseguente accredito in conto corrente delle somme riscosse - Domanda di revoca ex art. 67, secondo comma, legge fall. dei pagamenti eseguiti dalla banca - Riferibilità della stessa domanda anche a detti accrediti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503494-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Richiesta da parte del curatore del fallimento la revoca dei pagamenti effettuati nell'anno antecedente la dichiarazione del fallimento da una banca a favore della società fallita mediante versamenti sul conto corrente della medesima, sulla base della deduzione della conoscenza da parte della banca dello stato di insolvenza (art. 67, secondo comma, legge fall.), il giudice non può, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, pronunciare la revoca anche dei versamenti effettuati dalla banca sulla stesso conto corrente (nella specie dopo la dichiarazione di fallimento e a riduzione del saldo debitorio del conto corrente), in corrispondenza della riscossione da parte della banca stessa di crediti cedutigli "pro solvendo" dalla società poi fallita. Infatti, a tal fine, oggetto della domanda avrebbe dovuto essere la revoca delle cessioni di crediti (presupposto indispensabile della revoca dei consequenziali accrediti), in relazione alla loro qualificabilità come mezzi anormali di pagamento, e la domanda medesima non può ritenersi compresa nella proposta azione revocatoria relativa ai pagamenti, attesa l'autonomia delle singole ipotesi revocatorie previste dai vari numeri del primo comma e dal secondo comma dell'art. 67 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)