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Sez. 5, Sentenza n. 1951 del 04/02/2015 (Rv. 634165 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Notizie utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634165-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento del reddito d'impresa, in caso di irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili i dati in essa esposti, è legittimo, da parte dell'Amministrazione finanziaria, il ricorso al metodo induttivo nonché l'impiego, ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza. (In applicazione di tale principio, la S.C., in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato legittimo l'accertamento induttivo fondato sulla documentazione sequestrata in sede penale ed in particolare sulle fatture emesse negli anni in contestazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)