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Sez. 5, Sentenza n. 17952 del 24/07/2013 (Rv. 628484 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Reddito d'impresa - Accertamento induttivo ex art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Riferimento al volume di affari dichiarato dal contribuente ed alla redditività media del settore - Legittimità - Rideterminazione del ricarico sul venduto - Finalità - Ricostruzione del volume d'affari - Limiti.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628484-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, nel caso in cui sia consentito, a norma dell'art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti, legittimamente l'amministrazione finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali sono compresi il volume di affari dichiarato dallo stesso contribuente e la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa sottoposta ad accertamento, ben potendo la rideterminazione del ricarico, sulla base di dati concreti, integrare operazione finalizzata alla ricostruzione del volume d'affari, salva la riduzione del maggior reddito così accertato ove il giudice ravvisi insufficienza o inadeguatezza del campione considerato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)