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Sez. L, Sentenza n. 5233 del 26/08/1986 (Rv. 447827 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO - COMPUTABILITÀ DEL RELATIVO COMPENSO NELLE SPETTANZE PER I RIPOSI COSIDDETTI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447827-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO FISSO - COMPUTABILITÀ DEL RELATIVO COMPENSO NELLE SPETTANZE PER I RIPOSI COSIDDETTI CONTRATTUALI - ESCLUSIONE.*

In Mancanza di una intesa delle parti volta a stabilire per particolari esigenze tecnico-produttive dell'impresa una durata dello orario normale diversa da quella stabilita dalla contrattazione collettiva, il compenso per il lavoro straordinario fisso non è computabile nelle spettanze del lavoratore per i riposi cosiddetti contrattuali, da quantificare, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con riferimento alla retribuzione per la prestazione lavorativa normale, atteso che il principio della onnicomprensività della retribuzione non esiste sul piano contrattuale e non ha valore di regola generale dell'ordinamento, dal quale risulta adottato solo in alcuni casi, sicché la Determinazione della retribuzione rimane affidata all'autonomia collettiva o individuale delle parti. (V 1426/85, mass n 439464).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)