Sez. L, Sentenza n. 1426 del 18/02/1985 (Rv. 439464 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER STRAORDINARIO "FISSO" - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE DEL LAVORO PER TREDICESIMA MENSILITÀ, FERIE, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E COSIDDETTO RIPOSO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSO PER STRAORDINARIO "FISSO" - COMPUTABILITÀ NELLE SPETTANZE DEL LAVORO PER TREDICESIMA MENSILITÀ, FERIE, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E COSIDDETTO RIPOSO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, salvo che risulti una intesa, anche tacita, delle parti -la quale va accertata con particolare rigore - volta a stabilire, per particolari esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una durata dell'orario normale diversa da quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Pertanto, in Mancanza di un'intesa siffatta, il compenso per l'anzidetto straordinario "fisso" non è computabile nelle spettanze del lavoratore per tredicesima mensilità, ferie, festività infrasettimanali e cosiddetto riposo contrattuale, da quantificare, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con riferimento alla retribuzione per la prestazione lavorativa normale, atteso che il principio dell'onnicomprensività della retribuzione non esiste sul piano contrattuale e non ha valore di regola generale dell'ordinamento, dal quale risulta adottato solo in alcuni casi (come in tema d'indennità di fine rapporto, nella disciplina anteriore alla legge 29 maggio 1982 n. 297), sicché - fatti salvi i criteri enunciati dall'art. 36 cost. E specifiche limitazioni legislative (gli uni e le altre non invocabili in relazione agli istituti predetti) - la Determinazione della retribuzione rimane affidata all'autonomia (collettiva o individuale) delle parti. (V 2183/84, mass n 434219; (V 1083/84, mass n 433239; (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232; (V 4148/82, mass n 422123; (V 5887/81, mass n 416639).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)