Sez. 3, Sentenza n. 386 del 05/02/1969 (Rv. 338431 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELLA CLAUSOLA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - ESCLUSIONE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO DELLA CLAUSOLA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La circostanza che il creditore abbia esercitato la facolta riconosciutagli in contratto di realizzare la sua pretesa a mezzo tratta, non vale a spostare il forum destinatae solutionis dal domicilio del venditore a quello del compratore e, pertanto, il patto che stabilisca la Competenza di tale foro, essendo confermativo e non derogativo della regola stabilita dall'art. 1498 cod.civ., non ha bisogno di esplicita accettazione scritta dal contraente. (V. 3334-68, mass. N.336342 3184-68, mass. N.336103 1514-68, mass. N.333204 2704-67, mass. N.330181).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)