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Sez. 3, Sentenza n. 997 del 10/04/1970 (Rv. 346500 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - FACOLTA DEL VENDITORE DI EMETTERE TRATTE - DEROGA AL LUOGO DI ADEMPIMENTO PREVISTO DALLO ART 1498 COD CIV - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTE COME MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE DELLO SPOSTAMENTO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - NECESSITA DI APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DELLA CLAUSOLA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346500-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO - FACOLTA DEL VENDITORE DI EMETTERE TRATTE - DEROGA AL LUOGO DI ADEMPIMENTO PREVISTO DALLO ART 1498 COD CIV - CONDIZIONI - PATTUIZIONE DEL PAGAMENTO A MEZZO TRATTE COME MODALITA ESCLUSIVA - NECESSITA - CLAUSOLA CONFERMATIVA DEL FORO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - ESCLUSIONE DELLO SPOSTAMENTO DEL LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - NECESSITA DI APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO DELLA CLAUSOLA - INSUSSISTENZA.*

Il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo nella vendita, come previsto nell'art 1498 cod civ, non puo ritenersi modificato e sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che il venditore sia facultato ad emettere tratta per il realizzo del suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento sia prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che essa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi nei rapporti commerciali. La sostituzione del luogo di adempimento deve a maggior ragione essere esclusa quando nel contratto sia indicato con apposita clausola il foro competente nel luogo domicilio del venditore dove per legge deve essere adempiuta la relativa obbligazione. Detta clausola, essendo confermativa del foro facoltativo previsto dall'art 20 cod proc civ, non esige specifica approvazione per iscritto, che e richiesta soltanto per le clausole derogative della Competenza ai sensi dell'art 1341 cod civ. (V 169-70, mass 344945, 344946 4048-69, mass 344562 3053-69, mass n 342967 386-69, massima n 338431).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)