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Sez. 5 - , Sentenza n. 27572 del 30/10/2018 (Rv. 650958 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Regolamento comunale di determinazione per zone omogenee dei valori delle aree edificabili – Competenza della giunta comunale - Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650958-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, sebbene il potere di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili sia attribuito, dall'art. 59, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997, al consiglio comunale, lo stesso pu␀ essere esercitato anche dalla giunta, cui il d.lgs. n. 267 del 2000 ha assegnato la competenza in materia di ICI, atteso che i regolamenti adottati nell'esercizio di tale potere non hanno natura impositiva, trattandosi di mere fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza, idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, utilizzabili quali indici di valutazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)