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Sez. 5, Sentenza n. 16702 del 27/07/2007 (Rv. 599482 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Aree fabbricabili - Regolamento ex art. 59, comma primo, lett. g), d.lgs n. 446 del 1997 - Determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali - Natura - Analogia di funzioni con i redditometri e gli studi di settore - Conseguenze - Adozione - Competenza - Devoluzione alla Giunta comunale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599482-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), poichè l'art. 59, primo comma, lett. g), del d.lgs. n. 446 del 1997 riconosce al consiglio comunale la facoltà di "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato", i regolamenti comunali adottati in proposito, ai sensi dell'art. 52 del medesimo d.lgs, pur non avendo natura imperativa, sono assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro. Di tale potere può fare uso la Giunta comunale, cui la competenza in materia di I.C.I., già del Consiglio comunale, è stata riassegnata dal d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 lett. G CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 48, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)