Sez. 2, Sentenza n. 4683 del 26/02/2009 (Rv. 606766 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Insegne commerciali - Installazione non autorizzata - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento - Interpretazione dell'art. 23, c. 4, cod. strada come norma di genere - Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 23, comma 4, cod. strada, nell'assoggettare ad autorizzazione "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse", va interpretato come una norma di genere nella quale la dizione "altri mezzi pubblicitari" sussume gli oggetti elencati al comma 1 e cioè le insegne, i manifesti, gli impianti di pubblicità o propaganda, i segni orizzontali reclamistici, le sorgenti luminose che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione; ne consegue che va considerata come sottoposta all'obbligo di autorizzazione, con relativa sanzione, anche l'apposizione di un'insegna commerciale (nella specie di metri lineari 2.50 x 0.60 sulla parte frontale di un edificio).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)