diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5412 del 09/03/2007 (Rv. 596227 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Collocazione di impianti pubblicitari in luogo pubblico senza autorizzazione - Pluralità di violazioni, con un'unica condotta, degli artt. 23 e 25 codice della strada - Concorso formale - Sussistenza - Rapporto di specialità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596227-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, in conseguenza di tale condotta, dell'art.23 del codice della strada, che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di "insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione", e del successivo art.25, che vieta, invece, di utilizzare "con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell'ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, ed integra un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23, Cod. Strada art. 25, Cod. Strada art. 198, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)