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Sez. 1, Sentenza n. 357 del 15/01/1994 (Rv. 485000 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pagamento di cambiali | Girata della cambiale - Pagamento - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485000-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Pagamento di cambiali

Al fine dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, nella ipotesi di girata di una cambiale da parte del (futuro) fallito, il pagamento è costituito dalla riscossione del titolo, non già dalla girata dello stesso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 68, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 68, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)